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Vecchi vs nuovi frontalieri: le differenze fiscali (2026)

Aggiornato: 2026-06-14 · 7 min di lettura

Con il nuovo accordo Italia-Svizzera in vigore dal 1° gennaio 2024, non tutti i

frontaliere

Chi risiede in Italia e lavora in Svizzera rientrando regolarmente al proprio domicilio. Ha un regime fiscale specifico: imposta alla fonte in CH e, per i “nuovi frontalieri”, tassazione anche in Italia con credito d’imposta (accordo in vigore dal 2024).
sono trattati allo stesso modo. La legge distingue tra vecchi frontalieri, che restano in un regime transitorio, e nuovi frontalieri, che rientrano nel nuovo regime di tassazione concorrente. La differenza non è formale: cambia dove paghi le imposte e, di conseguenza, quanto ti resta in tasca.

In questa guida confrontiamo i due status fianco a fianco: chi rientra in ciascuno, come funziona la tassazione e cosa cambia concretamente sul reddito.

Chi è vecchio e chi è nuovo frontaliere

Lo spartiacque è la data in cui hai iniziato (o inizi) a lavorare come frontaliere nei cantoni di confine — Ticino, Grigioni e Vallese.

In entrambi i casi vale il requisito generale dell’accordo: risiedere in un comune la cui area ricade, in tutto o in parte, entro una zona di 20 km dal confine con la Svizzera e rientrare di norma al proprio domicilio. Il

permesso g

Il permesso per lavoratori frontalieri in Svizzera: consente di lavorare in CH pur risiedendo all’estero, con rientro al domicilio. È legato a un contratto di lavoro svizzero.
è il titolo che consente di lavorare in CH risiedendo in Italia.

Come cambia la tassazione: confronto diretto

La tabella sintetizza le differenze principali tra i due regimi.

AspettoVecchio frontaliere (transitorio)Nuovo frontaliere (dal 2024)
Dove paghi le imposteSolo in SvizzeraSvizzera e Italia

imposta alla fonte

Imposta trattenuta direttamente dallo stipendio dal datore di lavoro in Svizzera, invece di essere versata con la dichiarazione dei redditi. Riguarda tipicamente i frontalieri e i residenti senza permesso C. L’aliquota dipende da reddito, cantone, stato civile e numero di figli.
CH
Tabelle ordinarieAliquote ridotte all’80% (entro 20 km)
Tassazione in ItaliaNoSì, con credito d’imposta
Franchigia IRPEFNon applicabile10’000 euro
Dichiarazione dei redditi in ItaliaDi norma non dovuta sul reddito CHDovuta

Vecchio frontaliere

Chi resta nel regime transitorio continua a essere tassato solo alla fonte in Svizzera, secondo le tabelle ordinarie del cantone di lavoro. Il reddito da frontaliere non viene tassato di nuovo in Italia. È il meccanismo che molti frontalieri storici conoscono da anni.

Nuovo frontaliere

Il nuovo regime è a tassazione concorrente:

  1. In Svizzera paghi l’imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro. Per i nuovi frontalieri entro i 20 km l’imposta è ridotta all’80% delle aliquote ordinarie (la riduzione è già incorporata nelle tabelle dedicate).
  2. In Italia lo stesso reddito concorre all’IRPEF, ma con una franchigia di 10’000 euro e un credito d’imposta pari a quanto già pagato in Svizzera, per evitare la doppia imposizione.

In pratica, sul reddito da frontaliere si applica l’imposta più alta tra quella svizzera e quella italiana, non la somma delle due. Il dettaglio del meccanismo è nella nostra guida al nuovo accordo frontalieri 2024.

Cosa significa per il netto

A parità di stipendio lordo, il vecchio regime tende a comportare un carico fiscale inferiore, perché il reddito è tassato solo in Svizzera, dove le aliquote alla fonte sono generalmente più basse dell’IRPEF italiana. Il nuovo regime, con la tassazione concorrente, allinea il prelievo verso l’imposta più alta tra i due Paesi, attenuata però dalla franchigia di 10’000 euro.

Questo non rende un regime universalmente “migliore” dell’altro: lo status non è una scelta, ma dipende da quando si è iniziato a lavorare come frontaliere. Chi era già frontaliere prima del 2024 non passa automaticamente al nuovo regime.

Domande frequenti

Posso scegliere di restare vecchio frontaliere? Lo status non si sceglie: dipende dalla data di inizio dell’attività come frontaliere e dai requisiti dell’accordo. Chi rientra nel regime transitorio vi resta finché ne ricorrono le condizioni.

Un vecchio frontaliere che cambia datore di lavoro resta vecchio? È uno dei punti più delicati e va valutato caso per caso: la continuità dello status dipende dalle condizioni previste dall’accordo. È opportuno verificare la propria situazione con un commercialista esperto di fiscalità transfrontaliera.

Il nuovo frontaliere deve davvero dichiarare in Italia? Sì. A differenza del regime transitorio, il reddito va dichiarato in Italia. È previsto uno scambio dati tra i due Paesi per semplificare l’adempimento.

La zona di 20 km vale per entrambi i regimi? Il requisito di residenza entro l’area dei 20 km dal confine è un criterio dell’accordo del 2024; le condizioni di dettaglio e le situazioni preesistenti vanno verificate sulle fonti ufficiali.

In sintesi

La distinzione tra vecchio e nuovo frontaliere ruota attorno a un’unica domanda: quando hai iniziato a lavorare come frontaliere. Da lì discende tutto il resto — sola tassazione svizzera per il regime transitorio, tassazione concorrente Svizzera + Italia con franchigia e credito d’imposta per i nuovi frontalieri. Per quantificare l’impatto sul tuo caso, parti dal calcolatore e verifica sempre i dati aggiornati sulle fonti ufficiali (admin.ch, estv.admin.ch, agenziaentrate.gov.it).

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